(massima n. 1)
Nella determinazione del trattamento sanzionatorio il giudice gode di una discrezionalitą vincolata, per cui deve dar ragione dei criteri legali che sono sintetizzabili nella retribuzione (gravitą complessiva del fatto) e nella prevenzione sociale (capacitą a delinquere in termine di attitudine del reo a commettere crimini). (Nella fattispecie il giudice del merito ai fini della quantificazione della pena teneva conto soltanto della gravitą del fatto, senza valutare gli elementi soggettivi che concorrono alla valutazione della capacitą a delinquere in riferimento all'esigenza di difesa della societą. La S.C. in applicazione del detto principio annullava per vizio di motivazione).