(massima n. 1)
Il principio costituzionale delle finalità rieducative della pena (art. 27, terzo comma Cost.), che informa tutto il sistema penale e non soltanto la fase dell'esecuzione, si riflette sul meccanismo delineato nell'art. 133 c.p., orientando il potere discrezionale del giudice. Ne consegue che la commisurazione della pena non può prescindere dalle «necessità rieducative» da determinare in relazione alla gravità del reato e alla personalità dell'imputato.