(massima n. 1)
Il giudice non č tenuto a dar conto di tutti gli elementi di cui all'art. 133 c.p. nell'ambito della valutazione della fattispecie criminosa sottoposta al suo esame, al fine del giudizio di valenza tra attenuanti ed aggravanti e della gradazione della pena, bensė unicamente di quelli, tra essi, cui specificamente si riferisce.