(massima n. 1)
Allorquando la determinazione della pena da infliggere al condannato č quantificata a livelli che si discostano dai minimi edittali, sia per la quantificazione della pena per il reato base, che per quella per l'aumento per continuazione, in presenza di unificazione dei fatti di reato ex art. 81 c.p., il giudice deve specificare dettagliatamente le ragioni che lo hanno indotto a tale decisione, al fine di rendere possibile il controllo della motivazione sottesa alla deliberazione sul punto.