(massima n. 1)
In tema di armi, l'attenuante della lieve entitą del fatto di cui all'art. 5 della L. 2 ottobre 1967, n. 895 č facoltativa, come č dato desumere dal verbo «possono» usato dal legislatore in detta norma; ne deriva che la sua concessione non viene legata solo all'esame sulla qualitą o quantitą delle armi o munizioni ma deve essere commisurata a tutti i parametri dell'art. 133 c.p. cui deve riferirsi il giudice ogni qualvolta fa uso di un potere discrezionale. (Nella fattispecie la Cassazione ha ritenuto corretto l'operato dei giudici di merito che avevano negato la concessione della suddetta attenuante tenuto conto che si trattava di detenzione di arma «clandestina» da parte di soggetto dedito al «traffico di stupefacenti»).