(massima n. 1)
La determinazione della pena non va rapportata, in relazione al criterio indicato nell'art. 133 c.p., alla quantitą del contributo causale della condotta dell'imputato nella produzione dell'evento, bensģ al grado della colpa. Infatti, l'entitą dell'apporto causale costituisce un aspetto che prescinde, non essendo omogeneo, dal grado della colpa nel suo complesso.