(massima n. 1)
Ai sensi degli artt. 53, 56 e 58 legge 24 novembre 1981, n. 689, la conversione della pena detentiva e la scelta della sanzione sostitutiva sono rimesse al potere discrezionale del giudice del merito, il quale deve valutare i presupposti legittimanti idoneitā della sostituzione al fine del reinserimento sociale del condannato e prognosi positiva circa l'adempimento delle prescrizioni applicabili con gli stessi criteri direttivi dettati, in via generale, dall'art. 133 c.p. In tale ambito, lo status di straniero e di disoccupato del condannato non č, di norma, valutabile, potendo essere valorizzato, in via atipica ed eccezionale, soltanto nei limiti di un negativo giudizio prognostico e, quindi, al solo fine di apprezzare il divieto normativo di conversione nell'ipotesi di presunzione di inadempimento delle prescrizioni applicabili.