(massima n. 1)
In materia di sostituzione delle pene detentive brevi, e con riferimento ai criteri di cui agli artt. 132 e 133 c.p., il giudice non può includere nel criterio di scelta l'eventuale «convenienza», prospettata dalla parte, di vedersi infliggere la pena detentiva, intrinsecamente più grave (nella specie, l'arresto), invece di quella pecuniaria (nella specie, l'ammenda); e ciò in funzione dell'applicabilità del meccanismo di sostituzione ai sensi dell'art. 53 della legge 689/81. Ne deriva che non può configurarsi, nella fattispecie, come «carenza di motivazione» il silenzio della sentenza impugnata in ordine all'anomala richiesta avanzata, in via subordinata, dal difensore, poiché la implicita ma inequivoca risposta negativa a detta istanza si evince, dal corretto riferimento del giudice ai menzionati criteri di cui all'art. 133 c.p., e segnatamente, alla «vita anteatta del reo»: riferimento manifestamente correlato alla funzione rieducativa inerente al genere di sanzione in concreto irrogata.