(massima n. 1)
Ai fini dell'applicabilitā della circostanza attenuante di cui all'art. 62 bis c.p., č necessario che il giudice, qualora la riconosca in relazione ad uno dei parametri indicati nell'art. 133 c.p., quale ad esempio la mancanza di precedenti penali, effettui una valutazione comparativa con gli altri parametri e indichi le ragioni che ne riconoscano il valore preminente.