(massima n. 1)
La determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed č insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor pił, se prossima al minimo, anche nel caso il cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equitą e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen.