Cassazione penale Sez. I sentenza n. 2652 del 23 gennaio 2012

(2 massime)

(massima n. 1)

La componente psichica del concorso anomalo ex art. 116 c.p.si colloca in un'area compresa fra la mancata previsione di uno sviluppo in effetti imprevedibile (situazione nella quale la responsabilitā resta esclusa) e l'intervenuta rappresentazione dell'eventualitā che il diverso evento potesse verificarsi, anche in termini di mera possibilitā o scarsa probabilitā (situazione nella quale si realizza un'ordinaria fattispecie concorsuale su base dolosa).

(massima n. 2)

La disciplina di cui all'art. 586 c.p. č incompatibile con il riconoscimento della responsabilitā a titolo di concorso anomalo ai sensi dell'art. 116 c.p. (La Corte ha osservato che la prevedibilitā dell'evento non voluto, caratterizzante il concorso cosiddetto anomalo, esclude la fattispecie descritta dall'art. 586 c.p. nella quale l'evento non voluto non deve essere conseguenza di una colposa mancanza di previsione da parte dell'agente).

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