Cassazione penaleSez. IIsentenza n. 1757del 26 febbraio 1986
(1 massima)
(massima n. 1)
In tema di estorsione, non č di minima importanza l'opera del concorrente che abbia svolto attivitā di intermediazione ed abbia ricevuto egli stesso la somma estorta, dichiarando di doverla consegnare ad altri ignoti partecipanti.