(massima n. 1)
In tema di concorso di persone nel reato, la circostanza attenuante di cui all'art. 114 comma primo c.p. č configurabile solo quando l'opera del concorrente abbia avuto minima importanza nella preparazione ed esecuzione del reato: a tal fine non basta che l'apporto del soggetto abbia avuto una minore rilevanza rispetto a quella dei concorrenti, ma occorre che tale apporto abbia avuto un'importanza oggettivamente minima, cosė da risultare nell'economia generale del fatto ed anche in termini assoluti del tutto marginale e non indispensabile.