(massima n. 1)
L' aggravante del numero delle persone prevista dall'art. 112 n. 1 cod. pen., benché compatibile con i reati a concorso necessario, non si applica all'ipotesi specifica prevista dall'art. 416 bis cod. pen., in quanto l'associazione per delinquere di stampo mafioso presuppone, per sua natura, un portato soggettivo di tipo partecipativo di assoluto rilievo.