(massima n. 1)
Rettamente è ritenuta provata la compartecipazione al reato di detenzione di sostanza stupefacente di colui il quale non si limiti a trasportare il detentore, suo amico, con la propria auto, ma gli faccia compiere una serie di giri viziosi per le strade cittadine mentre costui sta trattando la vendita della sostanza stupefacente con un carabiniere finto acquirente, mostrando in tal modo di essere consapevole e partecipe di ciò che il detentore sta facendo.