(massima n. 1)
In tema di reato di abitazione di immobile senza il preventivo rilascio di licenza di abitabilità, di cui all'art. 221 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, è inapplicabile l'amnistia, qualora il proprietario abbia dato in locazione l'immobile ben sapendo proprio per le norme inderogabili che regolano la materia di non potere far cessare il contratto prima della pronuncia della sentenza di primo grado, poiché la permanenza del reato dipende dalla sua volontà. (Nella specie, relativa ad annullamento con rinvio di sentenza che aveva dichiarato estinto il reato per amnistia, la Suprema Corte ha altresì osservato: «poiché il reato contestato si configura anche quando l'immobile venga fatto abitare da altri, la responsabilità del proprietario non potrebbe venir meno in virtù delle norme che puniscono il concorso di persone»).