(massima n. 1)
In tema di concorso di persone nel reato, le norme sulla partecipazione non soffrono alcuna specifica eccezione riguardo all'omicidio preterintenzionale, essendo sufficiente, anche in relazione a tale reato, che sia dimostrato il concorso dei vari soggetti attivi — non importa se morale o materiale — nell'attività diretta a percuotere o ledere senza volontà di uccidere e che tra tale attività e l'evento letale posto a loro carico esista un rigido rapporto di causalità, rappresentando questo elemento il presupposto richiesto dal legislatore per il mutamento del titolo del reato.