(massima n. 1)
In materia edilizia la responsabilitā di soggetti diversi da quelli indicati come responsabili č sempre ipotizzabile in applicazione degli ordinari criteri del concorso di persona. Ne deriva che l'esecutore dei lavori risponde della contravvenzione qualora sia accertata non soltanto la sua materiale collaborazione alla realizzazione dell'illecito, ma anche la piena consapevolezza dell'abusivitā dei lavori. (Nella specie la Corte ha affermato la responsabilitā degli esecutori dei lavori che erano in corso di notte alla luce di un faro, in giorno festivo, e pertanto, in momenti nei quali i controlli erano minori).