(massima n. 1)
Il concorso di persone nel porto o nella detenzione di una arma non può essere escluso dalla semplice appartenenza dell'arma a uno solo dei concorrenti, se con questo gli altri abbiano programmato dei reati prevedendo la necessità della utilizzazione dell'arma e abbiano poi realizzato questi reati accompagnandosi nel luogo in cui essi dovevano essere consumati.