(massima n. 1)
Può aversi concorso di persone nel reato e, quindi, responsabilità del partecipe anche se l'autore materiale del fatto non è imputabile o non è punibile. Nell'ipotesi di concorso di persone in un reato proprio sussiste la responsabilità dell'estraneo anche se il soggetto qualificato non sia punibile a causa di una condizione personale o per mancanza di dolo. (Fattispecie in tema di concorso di un soggetto non qualificato nel reato di bancarotta fraudolenta commesso da persona non imputabile che rivestiva la qualità prescritta).