(massima n. 1)
In tema di concorso nel reato proprio di falso in bilancio, è corretto desumere la sussistenza dell'elemento soggettivo da una condotta inequivocabilmente finalizzata — attraverso l'intervento degli autori materiali del fatto — ad indurre in errore soci e terzi sulla consistenza patrimoniale della società. (In motivazione, la Corte ha chiarito che l'intento fraudolento dell'extraneus era stato giustamente desunto dai giudici di merito, non solo dalla conoscenza che costui aveva delle falsificazioni operate ma anche della sua condotta, consistente in «aggiustamenti tecnici» dei dati che gli venivano forniti per la predisposizione dei bilanci di fine esercizio).