(massima n. 1)
L'assoluzione per difetto dell'elemento soggettivo in capo al concorrente "intraneo" nel reato proprio non esclude di per sé la responsabilitā del concorrente "estraneo", che resta punibile nei casi di autoritā mediata di cui all'art. 48 c.p. e in tutti gli altri casi in cui la carenza dell'elemento soggettivo riguardi solo il concorrente "intraneo" e non sia quindi estensibile. (Nel caso di specie, il fatto originariamente imputato a titolo di concorso nella falsitā ideologica in certificati commessa da persona esercente un servizio di pubblica necessitā č stato riqualificato dalla S.C. quale falso per induzione ai sensi degli artt. 48 e 481 c.p.).