(massima n. 1)
Le azioni di nunciazione sono improponibili sia nei confronti della P.A., sia nei confronti del privato (nella specie, concessionario della costruzione di una ferrovia) che abbia agito nell'esercizio di poteri conferitigli dalla P.A. per finalità pubbliche. Il principio dell'improponibilità delle azioni di nunciazione nei confronti della P.A., sempre valido per la fase cautelare del relativo giudizio, si applica nella fase di merito nei limiti in cui il provvedimento richiesto possa risolversi in una sovrapposizione dei poteri del giudice ordinario ai poteri della P.A.