(massima n. 1)
Non può ravvisarsi il concorso di più persone nel reato in caso di comportamento negativo, quale sarebbe quello di non impedire il reato, se non sussiste l'obbligo di farlo; né basta la semplice adesione morale a un programma criminoso o la speranza di utilizzare i risultati conseguenti alla realizzazione dell'illecito, essendo necessario invece un concreto apporto idoneo a produrre almeno un rafforzamento dell'altrui volontà.