(massima n. 1)
In tema di concorso di persone nel reato, perché si abbia mera connivenza occorre che la persona non compia alcun atto di partecipazione materiale o psichica, mentre sussiste compartecipazione punibile allorquando, consapevolmente, si pone in essere un comportamento che faciliti la commissione del reato. (Nella specie, relativa ad affermazione di responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art. 270 c.p. — associazioni sovversive — nella forma della mera partecipazione, si è ritenuto che la raccolta di notizie funzionali all'espletamento del reato in seguito commesso rendesse tale comportamento compartecipazione attiva, e non passiva, al reato).