(massima n. 1)
Si ha concorso ai sensi dell'art. 110 c.p., e non semplice connivenza, ogni volta che l'agente partecipa, in qualunque modo, alla realizzazione dell'illecito, e quindi anche quando, con la sua presenza, agevola o rafforza il proposito criminoso altrui, giacché tale situazione è ben diversa sotto il profilo ontologico e giuridico, dalla mera adesione interna ad una altrui condotta penalmente rilevante, che nessun contributo arreca alla commissione del reato.