(massima n. 1)
In tema di detenzione di sostanze stupefacenti a fine di spaccio, la distinzione tra connivenza non punibile del coniuge e concorso nel delitto va individuata nel fatto che mentre la prima postula che l'agente mantenga un comportamento meramente passivo, nel secondo detto comportamento deve manifestarsi in modo che si arrechi un contributo alla realizzazione del delitto, come mantenere i contatti con gli altri spacciatori o con gli acquirenti, ricevere telefonate e riferirne al proprio coniuge, facilitare ed agevolare la detenzione, contribuendo all'occultamento e fornendo cosģ maggior senso di sicurezza al coniuge etc. La destinazione da parte del marito dei proventi dell'illecita attivitą al mantenimento della famiglia nulla aggiunge al comportamento passivo della moglie, la quale pur nella consapevolezza dell'attivitą illecita del marito, non apporta alcun contributo causale alla detenzione della droga, mantenendo un atteggiamento passivo, che come tale non integra la figura del concorso nel reato.