(massima n. 1)
Ai fini della sussistenza della circostanza attenuante di cui all'ultimo comma dell'art. 114 c.p., bisogna tener conto, in modo non gretto e non restrittivo, della ridotta capacitą di discernimento del minore, o della sua influenzabilitą da parte di maggiorenni cui si unisca nella perpetrazione del reato, ricevendone conforme spinta, specialmente quando la suggestione attiva derivi da vincoli di solidarietą amicale, cementati da spirito di clan, notoriamente molto avvertito da soggetti minorenni. (Nella specie, relativa a rigetto di ricorso, il P.G. aveva lamentato l'erronea applicazione dell'attenuante, assumendone la configurabilitą nella sola ipotesi di accertato rapporto causale fra l'altrui determinazione ed il compimento del reato da parte del minore. La Suprema Corte, invece, ha condiviso il pensiero del giudice di merito centrato sull'attiva compartecipazione del minore, quale effetto di sollecitazione nei fatti se non con le parole, proveniente dall'esempio degli amici maggiorenni, certi dello spirito di solidarietą di gruppo che avrebbe similmente mosso il compagno poco pił che sedicenne, e che ben si guardarono dal dissuaderlo, anzi stimolandolo consapevolmente, con il loro corale atteggiamento ad atti imitativi, tali da fargli superare dubbi e scrupoli, del resto attutiti dalla minore etą).