(massima n. 1)
Ai fini della sussistenza del concorso morale nel reato di costruzione abusiva, č necessario individuare un comportamento, attivo o passivo, che comunque possa configurarsi come causativo del fatto. (Fattispecie relativa ad annullamento di sentenza di condanna che aveva genericamente accennato al «concorso» dei proprietari del terreno per il solo fatto di non avere denunciato l'illecito del figlio).