(massima n. 1)
La sussistenza del concorso di persone nel reato — di cui all'art. 110 c.p. — nelle sue componenti di contributo causale — materiale o morale — e di cosciente e volontaria partecipazione, postula che il contributo del partecipe sia tale da costituire il supporto necessario alla realizzazione criminosa, conosciuto ed apprezzato dall'autore del reato, sicché i partecipi siano consapevoli della situazione di fatto in cui operano e vogliano contribuire, ciascuno per la propria parte, alla realizzazione dell'evento antigiuridico. (Fattispecie in cui taluno era stato ritenuto colpevole, in concorso, di detenzione di sostanze stupefacenti sulla circostanza di essersi trovato in una autovettura nella quale il conducente-proprietario aveva nascosto droga all'insaputa dell'occasionale accompagnatore).