(massima n. 1)
Ai fini della configurazione del concorso di persone nel reato, č necessario e sufficiente che taluno partecipi all'altrui attivitā criminosa anche con la semplice volontā di adesione, estrinsecantesi nel caldeggiare e rafforzare il proposito delittuoso altrui, potendosi il concorso concretizzare in atteggiamenti ed in comportamenti che costituiscano, comunque, contributi causali alla realizzazione dell'evento, anche con la semplice presenza sul luogo del delitto, sia essa attiva o semplicemente passiva.