(massima n. 1)
Ai fini della sussistenza del concorso di persone nel reato, non basta un comune interesse accompagnato da vincoli interpersonali o un ruolo di virtuale adesione al delitto ma occorre un contributo concreto alla realizzazione dello stesso. (Nella specie la S.C. - in applicazione del principio di cui in massima - ha escluso che integri gli estremi del concorso in abuso d'ufficio il fatto di essere autorevole conoscente del presidente di una commissione preordinata all'accertamento della invaliditā nonché padre del soggetto da quest'ultima beneficiato).