(massima n. 1)
Nei confronti della pubblica amministrazione sono esperibili azioni di nunciazione allorché il comportamento perseguito non si ricolleghi a provvedimenti che esprimono la potestà deliberativa dell'amministrazione stessa, come nel caso in cui risulti oggetto di una mera comunicazione all'interessato da parte dell'ufficio competente, ma privo della suddetta potestà, o allorché, pur in presenza di un collegamento siffatto, la situazione di pericolo denunciata non derivi dall'attività in sé, ma dalle sue modalità di realizzazione in violazione delle regole poste dalla prudenza e dalla tecnica a salvaguardia dei diritti altrui.