(massima n. 1)
Si ha recidiva reiterata obbligatoria, di cui all'art. 99, comma quinto, c.p.p., nel caso in cui il condannato, gią recidivo, abbia commesso uno dei delitti di cui all'art. 407, comma secondo, lett. a) c.p.p., a nulla rilevando se i precedenti rientrino o meno nell'elenco di cui alla citata disposizione.