(massima n. 1)
In ipotesi di recidiva semplice, sebbene qualificata ai sensi del comma quinto dell'art. 99 cod.pen., non opera il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti previsto dal comma quarto dell'art. 69 cod.pen., in quanto la prima disposizione non individua una nuova forma di recidiva ma una particolare qualificazione delle ipotesi di cui ai quattro precedenti commi ed ha l'unica funzione di superare la facoltativitą che le connota rendendone obbligatoria l'applicazione con riferimento al "quantum".