(massima n. 1)
In tema di misure alternative alla detenzione, la previsione di cui all'art. 7 della legge n. 251 del 2005 che ha introdotto il comma primo dell'art. 47 ter della legge n. 354 del 1975 il quale prevede specifiche restrizioni nella concessione dei benefici penitenziari (nella specie affidamento in prova al servizio sociale) in danno, tra l'altro, dei recidivi non ha natura sostanziale, con la conseguenza che ad essa non č applicabile il principio della irretroattivitą della legge penale, di cui all'art. 2, comma primo, c.p.; pertanto, tale previsione č immediatamente applicabile anche alle istanze presentate prima dell'entrata in vigore della legge n. 251 del 2005, in virtł del principio tempus regit actum, il quale incontra un limite di ordine costituzionale solo quando sia accertato il conseguimento, prima dell'innovazione restrittiva, di un grado di rieducazione tale da giustificare l'ammissione al beneficio richiesto.