(massima n. 1)
La recidiva qualificata, ritenuta in relazione ad un reato per il quale č intervenuta successivamente la dichiarazione di estinzione di "ogni effetto penale", č inidonea ad integrare la causa impeditiva della estinzione della pena per decorso del tempo, prevista dall'art. 172 cod. pen., ostandovi il disposto dell'art. 106, comma secondo, cod. pen., secondo cui, agli effetti della recidiva, si tiene conto delle condanne per le quali č intervenuta una causa di estinzione del reato o della pena, salvo, appunto, che la causa estingua anche gli effetti penali.