(massima n. 1)
L'eterogeneità tra le pene comminate da precedenti condanne e la pena comminata con la nuova condanna non impedisce l'applicazione dell'aumento per la recidiva contestata, nei limiti fissati dall'ultimo comma dell'art. 99 c.p., nel senso cioè che l'aumento stesso non può superare il cumulo delle pene risultante dalle condanne precedenti, effettuandosi il ragguaglio fra le pene pecuniarie e quelle detentive di cui all'art. 135 c.p.