(massima n. 1)
Nel caso in cui il testatore, su un olografo debitamente sottoscritto e datato, ma successivamente revocato da altro testamento, apponga in epoca posteriore a quest'ultimo una nuova data ed una nuova sottoscrizione, non si pone un problema di sussistenza dei requisiti formali richiesti dalla legge per la revocazione espressa del testamento, o per la revocazione di un precedente negozio revocatorio, perché si ha la redazione di un terzo testamento il quale tacitamente revoca le disposizioni precedenti incompatibili, essendosi realizzata una manifestazione univoca di volontą testamentaria che, recependo in maniera diretta ed immediata e non gią [i]per relationem/i] le disposizioni enunciate nel primo scritto, ridotto ad oggetto materiale privo di giuridico valore, le riproduce e conferisce ad esse un rinnovato vigore [i]ex nunc/i], quale espressione definitiva dell'ultima volontą del [i]de cuius/i], a far tempo dalla data e dalla sottoscrizione nuove, le quali costituiscono gli elementi essenziali che perfezionano e rendono rilevanti le manifestazioni di ultima volontą, ancorché non posti in essere in unico contesto.