(massima n. 1)
Per stabilire in concreto l'aumento massimo di pena detentiva per effetto di una recidiva integrata soltanto da condanne a pena pecuniaria, deve operarsi il ragguaglio tra queste ultime secondo la regola dell'art. 135 c.p., come modificato dalla L. 24 novembre 1981, n. 689.