(massima n. 1)
La recidiva — in quanto costituisce uno status personale dell'imputato ed una circostanza aggravante del reato — può essere presa in considerazione, ad ogni effetto giuridico, solo se dichiarata dal giudice di merito. Detto principio opera anche in sede di estinzione della pena a seguito di decorso del tempo, con la conseguenza che non è consentito al giudice dell'esecuzione desumere la recidiva dal certificato penale in mancanza di una dichiarazione giudiziale in sede cognitiva.