(massima n. 1)
È illegittima la pronunzia che, in ragione del tempo trascorso da una precedente condanna, dichiara di « non riconoscere» la recidiva regolarmente contestata, sottraendola conseguentemente al bilanciamento delle circostanze, e dunque, alla limitazione di cui al comma quarto dell'art. 69 c.p. relativamente al divieto di prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva reiterata.