(massima n. 1)
Allorché, prima dell'entrata in vigore della L. 5 dicembre 2005 n. 251, che ha sottratto al giudice la facoltà di ritenere prevalenti circostanze attenuanti sulla recidiva reiterata, sia stata pronunciata sentenza di patteggiamento nella quale, ai fini del calcolo della pena, sia stato implicitamente effettuato un giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva reiterata, la statuizione non può essere modificata per effetto della normativa sopravvenuta, stante il principio di irretroattività delle disposizioni "in peius" del trattamento sanzionatorio.