(massima n. 1)
La recidiva non č configurabile nel caso in cui il delitto, per il quale sia giā intervenuta sentenza di condanna, rappresenti elemento costitutivo del reato successivamente contestato. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto illegittima, nel procedimento per il reato di cui all'art. 14, comma quinto "quater", D.L.vo n. 286 del 1998, la contestazione della recidiva per effetto di intervenuta applicazione della pena per il reato di cui all'art. 14, comma quinto "ter" D.L.vo cit.).