(massima n. 1)
In caso di contestazione della recidiva nelle ipotesi previste da uno dei primi quattro commi dell'art. 99 c.p., il giudice č tenuto a verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia effettivo sintomo di riprovevolezza della condotta e di pericolositą del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualitą e al grado di offensivitą dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneitą esistente tra loro, all'eventuale occasionalitą della ricaduta e ad ogni altro parametro individualizzante significativo della personalitą del reo e del grado di colpevolezza, al di lą del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali.