(massima n. 1)
Ai fini dell'applicazione della recidiva reiterata - circostanza che comporta il divieto di sospensione dell'esecuzione a norma dell'art. 656, comma nono, c.p.p. - non č necessario che essa abbia determinato un aggravamento del trattamento punitivo, essendo sufficiente che essa abbia paralizzato gli effetti della concessione d'attenuanti, impedendo la diminuzione di pena ad esse correlata.