(massima n. 1)
In base alla normativa sulla recidiva introdotta con la novella n. 220 del 1974, il giudice ha la facoltą di escludere la recidiva, che nonostante la particolare natura di qualificazione giuridica inerente alla persona del colpevole, riceve nel vigente ordinamento penale un trattamento giuridico del tutto identico a quello previsto in generale per le circostanze aggravanti del reato.