(massima n. 1)
In tema di recidiva, l'art. 99 c.p., nel testo sostituito dall'art. 9 d.l. 11 aprile 1974, n. 99, convertito in legge 7 giugno 1974, n. 220, dā facoltā al giudice non di escludere la circostanza, ma di non apportare gli aumenti di pena che da essa dovrebbero conseguire. Pertanto, vi č obbligo di motivazione solo quando la recidiva venga esclusa e non anche quando venga ritenuta.