(massima n. 1)
Ai fini di un corretto accertamento della recidiva č necessario che il giudice soffermi il suo esame sul rapporto esistente tra la precedente condanna e quella che va ad infliggere, onde stabilire se la precedente condanna criminosa esprima una persistenza di stimoli criminogeni e, quindi, una perdurante inclinazione al delitto, considerata idonea ad influire nella commissione della ultima condotta penalmente rilevante.