(massima n. 1)
In virtù della nuova formulazione dell'art. 99 c.p. così come introdotta dall'art. 9 del d.l. 11 aprile 1974, convertito in L. 7 giugno 1974, l'esistenza e la quantità del disvalore della recidiva devono essere accertate in concreto dal giudice, il quale, nella fase di un giudizio di valore connesso con l'esame del merito delle singole situazioni, può aumentare la pena inflitta all'imputato per il reato commesso. Ne consegue che ove la recidiva non esplichi per effetto della riconosciuta prevalenza o equivalenza di circostanze attenuanti alcuna influenza sulla determinazione della pena non può essere considerata mancante la motivazione della sentenza che non precisi i motivi per i quali il giudice ha ritenuto di non escludere l'aumento di pena per la contestata recidiva. A tal fine è sufficiente che il giudice giustifichi il giudizio di comparazione, sia esso di prevalenza o anche solo di equivalenza, tra le circostanze di segno opposto.